Glossario
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A
ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici): ├¿ l’associazione che rappresenta le imprese di assicurazione operanti in Italia. La sua finalit├á principale, riconosciuta dallo Statuto, ├¿ tutelare gli interessi della categoria, coniugandoli con gli interessi generali del Paese, nella costruzione di un modello di sviluppo sostenibile riconosciuto dalle Istituzioni e dall’opinione pubblica. L’Associazione rappresenta i soci ed il mercato assicurativo italiano nei confronti delle principali istituzioni politiche ed amministrative, inclusi il Governo ed il Parlamento, le organizzazioni sindacali e le altre forze sociali.
Assicurato: nei rami danni, la persona nell’interesse della quale ├¿ stipulato il contratto nonch├® titolare del diritto all’eventuale indennizzo/risarcimento; nei rami vita, la persona sulla cui morte e/o sopravvivenza ├¿ stipulato il contratto ed ├¿ calcolato il premio.
Assicuratore (impresa di assicurazione): impresa che esercita professionalmente e in forma esclusiva l’attivit├á assicurativa. L’impresa di assicurazione, grazie all’esercizio dell’attivit├á su basi tecniche e al numero elevato di rischi assunti ├¿ in grado di determinare con esattezza la probabilit├á del verificarsi di rischi determinati, ripartendone le conseguenze negative tra una pluralit├á di soggetti esposti al medesimo tipo di rischio. L’impresa di assicurazione incassa anticipatamente i premi dai clienti, li investe sui mercati finanziari ed immobiliari e trae dai premi e dai proventi degli investimenti le risorse per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati. L’impresa di assicurazione pu├▓ esercitare la propria attivit├á nella forma di societ├á per azioni, di mutua assicuratrice o di societ├á cooperativa a responsabilit├á limitata. Le imprese di assicurazione sono autorizzate dall’ISVAP e sottoposte alla sua vigilanza.
Assicurazione (attivit├á assicurativa): operazione con cui un soggetto (assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (assicuratore) un rischio al quale egli ├¿ esposto (naturalmente o per disposizione di legge). Ad esempio, il proprietario che assicura la propria automobile contro il rischio di furto trasferisce all’assicuratore le conseguenze economiche negative dell’eventuale verificarsi del furto. La funzione che svolge l’assicurazione ├¿ l’eliminazione di una situazione di incertezza che grava su chi ├¿ sottoposto ad un rischio determinato. Per il proprietario dell’automobile assicurata viene meno l’incertezza perch├® egli sa che, in caso di furto, pu├▓ contare sull’impegno dell’assicuratore a pagare l’indennizzo. L’eliminazione dell’incertezza si attua grazie al fatto che l’assicuratore, assumendo un numero elevato di rischi del medesimo tipo, ├¿ in grado di calcolare la probabilit├á del verificarsi del rischio e di ripartirne le conseguenze su una pluralit├á di soggetti ad esso egualmente esposti.
Assicurazione obbligatoria RCAuto: contratto di assicurazione obbligatoria per tutti i veicoli a motore ed i natanti che garantisce il conducente nonch├®, se persona diversa, il proprietario del mezzo contro il rischio di dover risarcire a terzi i danni provocati dalla circolazione del veicolo o del natante. Nell’assicurazione obbligatoria RCAuto, a differenza di quanto avviene generalmente nelle assicurazioni della responsabilit├á civile, il danneggiato pu├▓ rivolgersi direttamente all’assicuratore del responsabile per ottenere il risarcimento del danno (azione diretta).
Assicurazione della responsabilit├á civile generale: contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a tenere indenne l’assicurato di quanto questi debba pagare, in quanto responsabile per legge, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un sinistro, verificatosi in relazione ai rischi per i quali ├¿ prestata l’assicurazione. I rischi della responsabilit├á civile sono numerosi e possono riguardare: la propriet├á di un fabbricato, l’attivit├á professionale, la responsabilit├á del datore di lavoro, la responsabilit├á per l’inquinamento, etc.
Assicurazioni sulla vita: le assicurazioni sulla vita comprendono tutti quei contratti di assicurazione che prevedono l’obbligo dell’assicuratore di versare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato (ad esempio, morte o sopravvivenza ad una certa data). Nell’ambito delle assicurazioni sulla vita si possono distinguere le seguenti tipologie: polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
B
Beneficiario: persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione dell’assicuratore qualora si verifichi il rischio assicurato. Nelle assicurazioni sulla vita, la figura del beneficiario pu├▓ non coincidere con quella del contraente e/o con quella dell’assicurato. Nelle assicurazioni contro i danni, regolate dal principio indennitario, le figure del beneficiario e dell’assicurato debbono coincidere, salvo il caso dell’assicurazione cauzioni.
Bonus-malus: clausola del contratto di assicurazione obbligatoria RCAuto che prevede la variazione del premio in funzione del verificarsi o meno di sinistri provocati dall’assicurato nel corso di un certo periodo di tempo predeterminato. Tale sistema prevede una serie di classi di merito, diverse da impresa a impresa, a ciascuna delle quali corrisponde un livello di premio. Chi si assicura per la prima volta ├¿ inserito nella cosiddetta classe di ingresso cui corrisponde un livello di premio intermedio; negli anni successivi, il premio varier├á in aumento o in diminuzione a seconda che l’assicurato abbia o meno provocato sinistri.
C
Capitale assicurato: nelle assicurazioni sulla vita ├¿ la somma dovuta al beneficiario in alternativa all’erogazione di una rendita vitalizia.
Condizioni generali di assicurazione: riguardano gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, e possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.
Condizioni particolari di assicurazione: insieme di clausole contrattuali negoziate dalle parti, con le quali si intende ampliare o diminuire la garanzia assicurativa di base prevista dalle condizioni generali.
Contraente: soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente pu├▓ non coincidere con l’assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui ├¿ titolare (ad esempio, un bene di sua propriet├á o la propria vita).
Contratto di assicurazione: contratto con il quale l’assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l’assicurato dei danni prodotti da un sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana. Il contratto di assicurazione ├¿ dunque uno strumento con il quale l’assicurato trasferisce all’assicuratore un rischio al quale egli ├¿ esposto.
D
Danno: pregiudizio subito dall’assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilit├á civile, dalla vittima del fatto illecito (terzo danneggiato) in conseguenza di un sinistro. Il danno pu├▓ essere di natura patrimoniale, se incide sul patrimonio o sulla salute (danno biologico), oppure di natura non patrimoniale (danno morale).
F
Fondo di garanzia per le vittime della strada: fondo avente lo scopo di provvedere alla corresponsione dell’indennizzo in caso di danni provocati da autoveicoli o natanti non identificati, non assicurati o assicurati presso imprese che si trovino in liquidazione coatta amministrativa al momento del sinistro o che vi vengano poste successivamente. Il fondo ├¿ gestito dalla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) ÔÇô che si avvale per la liquidazione dei danni di imprese di assicurazione designate per territorio – e viene alimentato tramite il versamento di un contributo (nella misura massima del 4%) sui premi raccolti dalle imprese di assicurazione operanti nel ramo RCAuto.
Franchigia/scoperto: clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall’assicuratore facendo s├¼ che una parte del danno rimanga a carico dell’assicurato. La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata, ed il suo ammontare ├¿ quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto, in quanto quest’ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno, ed il suo ammontare non ├¿ quindi definibile a priori.
I
Incidente: vedi sinistro
Indennizzo: somma dovuta dall’assicuratore a titolo del danno subito da un proprio assicurato a seguito di un sinistro.
Infortunio: evento fortuito, violento ed esterno, che provoca lesioni fisiche e funzionali obiettivamente constatabili, la cui conseguenza pu├▓ essere l’inabilit├á temporanea, l’invalidit├á permanente o la morte della persona che ne ├¿ colpita.
Infortunio sul lavoro: evento dannoso conseguente all’esposizione del lavoratore a un rischio specifico collegato allo svolgimento della propria attivit├á lavorativa, compreso il trasferimento da e per il luogo di lavoro. Tutti i lavoratori devono essere obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni presso l’INAIL.
INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro): ├¿ un ente pubblico che persegue una pluralit├á di obiettivi: ridurre il fenomeno infortunistico; assicurare i lavoratori che svolgono attivit├á a rischio; garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro.
INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale): ├¿ l’ente pubblico che assicura il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti economici di natura previdenziale e assistenziale.
IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni): ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonch├® sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
K
Kasko: contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a indennizzare l’assicurato per i cosiddetti “guasti accidentali”, ossia i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, uscita di strada non dovuti alla responsabilit├á di terzi. Possono essere compresi nella garanzia anche i danni dovuti ad atti vandalici o ad eventi atmosferici.
M
Massimale: somma massima liquidabile dall’assicuratore a titolo di risarcimento del danno nelle assicurazioni del patrimonio o di spese. Il massimale si applica, in particolare, nelle assicurazioni della responsabilit├á civile in quanto per esse, non essendo di regola possibile riferire il danno ad un bene determinato, non esiste un valore assicurabile.
Mutua Assicuratrice: impresa di assicurazione che esercita l’attivit├á assicurativa in forma di societ├á mutualistica, il che vuol dire che solo gli assicurati possono assumere la qualit├á di socio.
N
Nota informativa: documento che l’assicuratore deve consegnare al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. La nota informativa contiene informazioni relative all’impresa di assicurazione e informazioni relative al contratto (garanzie ed opzioni, durata del contratto, modalit├á di versamento dei premi, regime fiscale, legislazione applicabile, reclami in merito al contratto, ecc.).
P
Perito: in genere, libero professionista incaricato dall’impresa di assicurazione di stimare l’entit├á del danno subito dall’assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilit├á civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall’ISVAP.
Polizza di assicurazione: documento comprovante l’esistenza ed il contenuto di un contratto di assicurazione. La polizza, sottoscritta da entrambe le parti, viene emessa dall’assicuratore e consegnata al contraente. Nella polizza sono trascritte tutte le condizioni contrattuali, sia quelle generali sia quelle particolari.
Premio: il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall’assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Il premio, sia esso unico o periodico, pu├▓ essere rateizzato (o frazionato). Il premio versato dal contraente si compone di diversi elementi: il premio puro, i caricamenti, le imposte. Sommando i primi due elementi si ottiene il premio di tariffa, mentre se si aggiungono anche le imposte si ottiene il premio lordo.
Prevenzione: l’insieme di azioni finalizzate ad impedire o ridurre il rischio, ossia la probabilit├á che si verifichino eventi non desiderati.
Principio indennitario: principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall’assicurato e non pu├▓ rappresentare per quest’ultimo fonte di guadagno.
Probabilit├á: ├¿ il rapporto tra il numero dei casi favorevoli al verificarsi di un dato evento e il numero dei casi possibili, purch├® questi ultimi siano tutti equiprobabili.
R
Ramo: la classificazione, secondo un insieme omogeneo di rischi, che descrive lÔÇÖattivit├á che lÔÇÖimpresa esercita (es. ramo danni; ramo malattia; etc.).
Rendita vitalizia: contratto di assicurazione sulla vita del tipo caso vita che prevede il pagamento da parte dellÔÇÖassicuratore di una rendita per lÔÇÖintera durata della vita dellÔÇÖassicurato. Si distingue tra rendita immediata, quando il pagamento della rendita decorre dal momento della stipula del contratto, e rendita differita, quando il pagamento della rendita decorre da una certa data successiva alla stipula del contratto (c.d. termine di differimento).
Risarcimento: somma che il responsabile di un danno ├¿ tenuto a versare per risarcire il danno causato. Se il danneggiante ├¿ coperto da unÔÇÖassicurazione della responsabilit├á civile, ├¿ lÔÇÖassicuratore che, nei limiti del massimale convenuto, versa al terzo danneggiato il risarcimento dovuto.
Rischio: probabilit├á che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose (nelle assicurazioni contro i danni) o attinente alla vita umana (nelle assicurazioni sulla vita). Il rischio ├¿ lÔÇÖelemento fondamentale del contratto di assicurazione: ├¿ al suo verificarsi che si ricollega lÔÇÖimpegno dellÔÇÖassicuratore di corrispondere la propria prestazione.
S
Sinistro: il verificarsi del rischio per il quale ├¿ prestata la garanzia (ad esempio, in una polizza contro gli incendi, il sinistro ├¿ rappresentato dallÔÇÖincendio che colpisce la cosa assicurata).